Spetta l'indennità di rischio ex art. 44 agli addetti al servizio di pronto soccorso ?
Fonte: http://www.dirittosanitario.net
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Dalla lettura complessiva del testo dell'art. 44, comma 6 del ccnldi comparto,si evince che tutte le situazioni per le quali viene prevista l'indennità (lett. a e b) fanno riferimento ad articolazioni del servizio sanitario (sale operatorie, terapie intensive, servizi di nefrologia e dialisi), non al tipo di patologia con la quale l'infermiere può venire in contatto quale che sia la struttura in cui opera.
La lettura del citato art. 44, comma 9, abilita la contrattazione decentrata, entro definiti limiti di spesa, ad individuare altri operatori che abbiano lavorato nei servizi indicati nel comma 6; "questo rinvio rafforza l'idea che il concetto di "servizi" utilizzato nel comma 6, è concetto unitario ed omogeneo che vale a indicare strutture dell'organizzazione sanitaria, quali i reparti di terapia intensiva, i servizio di nefrologia, i servizi di malattie infettive ed altri.
Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 18-11-2015, n. 23602
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMOROSO Giovanni - Presidente -
Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere -
Dott. MANNA Antonio - Consigliere -
Dott. BALESTRIERI Federico - Consigliere -
Dott. ESPOSITO Lucia - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 17209/2010 proposto da:
C.S. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAVOUR 221, presso lo studio degli avvocati FABBRINI Fabio, LEOPOLDO SPEDALIERE, che la rappresentano e difendono, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
A.S.L. NAPOLI (OMISSIS) P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POLI 29, presso la SEDE DI RAPPRESENTANZA DELLA REGIONE CAMPANIA, rappresentata e difesa dagli avvocati AFELTRA Francesco Saverio, EDUARDO MARTUCCI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
A.S.L. NAPOLI (OMISSIS) C.F. (OMISSIS), NUOVA A.S.L. NAPOLI (OMISSIS);
- intimati -
avverso la sentenza n. 3031/2009 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 24/06/2009 R.G.N. 10610/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/07/2015 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
1. La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza del 13/5/2009 - 24/6/2009, confermava la decisione del giudice di primo grado che aveva rigettato la domanda avanzata da C.S. diretta ad ottenere la condanna di Asl NA (OMISSIS) al pagamento della somma di Euro 5.084,03 a titolo di indennità ex art. 44 punto 6) CCNL comparto sanità (1994-1997), relativamente al periodo gennaio 1999/dicembre 2004, avendo svolto prestazioni di terapia intensiva nel reparto di chirurgia generale del presidio ospedaliero di (OMISSIS) cui era addetta. Dall'interpretazione dell'art. 44 punto 6 del CCNL comparto sanità 1994-1997, coordinato con l'art. 4 intitolato "servizi di terapia intensiva e sub intensiva" della contrattazione collettiva decentrata, in cui erano elencati i servizi cui l'indennità in parola si applica, la Corte distrettuale traeva che le indennità ivi previste (per ogni giornata di effettivo servizio prestato nelle terapie intensive e nelle sale operatorie, nonchè nelle terapie sub intensive e nei servizi di malattie infettive) non erano attribuite indiscriminatamente a tutti gli infermieri che si siano trovati in una situazione di rischio in modo episodico o residuale rispetto alla complessiva attività del reparto o servizio cui erano assegnati, laddove tale indennità spettava agli infermieri che stabilmente espletano la propria attività in reparti particolarmente attrezzati in cui la presenza della descritta tipologia di pazienti è costante e caratterizza l'attività del reparto secondo una valutazione di ordine generale. Rilevava che siffatta soluzione interpretativa teneva conto della necessità dell'amministrazione di parametrare i propri impegni di spesa, svincolandoli da una casistica estremamente variegata e di ricondurli entro ben definiti limiti di spesa.
3. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la C., formulando cinque motivi d'impugnazione. Resiste l'Asl con controricorso.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo la ricorrente deduce omessa decisione su un punto decisivo della controversia, relativamente all'espletamento in continuatività, quotidianità, ordinarietà e sistematicità delle terapie intensive e sub intensive rese dal personale infermieristico del reparto di Chirurgia Generale del (OMISSIS).
2.Con il secondo motivo lamenta violazione ed erronea applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c.. Rileva che la Corte territoriale aveva escluso il diritto all'indennità in questione ritenendo svolta una prestazione con modalità opposte a quelle descritte, senza considerare che non vi era alcuna contestazione sul punto.
3. Deduce, ancora, illogicità, contraddittorietà ed incoerenza della decisione nella parte in cui definisce che le prestazioni delle terapie in questione devono ritenersi rese "in modo episodico o comunque residuale" relativamente agli infermieri di reparti diversi da quelli individuati dalla normativa decentrata come istituzionalmente tenuti alla erogazione di terapie intensiva e sub intensiva.
4. Con il quarto e il quinto motivo deduce, rispettivamente, erronea interpretazione e falsa applicazione dell'art. 44 CCNL Comparto Sanità e dell'art. 4 Contratto Collettivo Decentrato del 20/5/97 e violazione e falsa applicazione dell'art. 36 Cost. e art. 2099 c.c..
Rileva l'incongruità di una interpretazione del ccnl che vede, a parità di condizioni di lavoro, di disagio, di responsabilità, gravosità e rischio, lavoratori del medesimo settore retribuiti in maniera diversa. Osserva che far dipendere il diritto all'indennità dal formale riconoscimento del reparto anzichè dall'effettivo espletamento delle terapie in condizioni di continuità significa tradire il senso della norma. Rileva che tenere conto nell'interpretazione della norma del contenimento della spesa entro limiti consentiti non può giustificare la corresponsione di una retribuzione non parametrata alle condizioni di perequatezza e congruità della prestazione.
5. Gli ultimi due motivi di ricorso vanno esaminati preliminarmente in ragione dell'antecedenza logica. Gli stessi sono infondati a fronte del dictum di Cass. n. 9248 del 2008, che in questa sede la Corte di legittimità intende ribadire. Nella decisione richiamata questa Corte ha avuto modo di affermare che dalla lettura complessiva del testo dell'art. 44, comma 6 del ccnl richiamato si evince che tutte le situazioni per le quali viene prevista l'indennità (lett. a e b) fanno riferimento ad articolazioni del servizio sanitario (sale operatorie, terapie intensive, servizi di nefrologia e dialisi), non al tipo di patologia con la quale l'infermiere può venire in contatto quale che sia la struttura in cui opera. Ha evidenziato, altresì, che ulteriore conferma sul piano della interpretazione sistematica è data dalla lettura del citato art. 44, comma 9. Tale previsione abilita la contrattazione decentrata, entro definiti limiti di spesa, ad individuare altri operatori che abbiano lavorato nei servizi indicati nel comma 6. Secondo la sentenza richiamata "questo rinvio rafforza l'idea che il concetto di "servizi" utilizzato nel comma 6, è concetto unitario ed omogeneo che vale a indicare strutture dell'organizzazione sanitaria, quali i reparti di terapia intensiva, i servizio di nefrologia, i servizi di malattie infettive, ecc.".
6.La decisione della Corte territoriale appare, quindi, coerente con le indicate linee interpretative e va confermata, rimanendo assorbite le censure di cui ai primi tre motivi di ricorso, tutte attinenti alle modalità di espletamento in concreto del servizio da parte della ricorrente, ininfluenti a fronte della ritenuta interpretazione delle norme contrattuali.
8. Conseguentemente il ricorso deve essere integralmente rigettato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla Asl resistente, che liquida in complessivi Euro 3.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 14 luglio 2015.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2015
NURSING UP
IL SINDACATO DEGLI INFERMIERI ITALIANI
Via Carlo Conti Rossini,26 – 00147 Roma
Roma, 07/07/2017
Ai dirigenti sindacali di ogni livello
e per loro tramite, a tutti gli associati
Oggetto: APE sociale, specifiche operative.
Con la nostra circolare del 26/06/2017 abbiamo spiegato della possibilità per i nostri iscritti aventi diritto di accedere all’APE sociale evidenziando le novità normative in materia.
Oggi entriamo nel cuore operativo della riforma alla luce anche dei chiarimenti emersi con la circolare INPS n. 100.
Ricordiamo che per richiedere l’APE sociale, è necessario avere compiuto almeno 63 anni e trovarsi in almeno una delle circostanze che elenchiamo qui di seguito:
1) stato di inoccupazione da un trimestre successivo alla conclusione del periodo di percezione della disoccupazione, in possesso dell’anzianità contributiva minima di 30 anni.
2) assistenza, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, al coniuge, persona in unione civile o di un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità, ai sensi della legge 104/92.
3) riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, di grado almeno pari al 74% e possesso di almeno 30 anni di contributi.
4) essere lavoratore dipendente da almeno sei anni in maniera continuativa, di cui alle attività gravose indicate nell’allegato C , Legge di Bilancio 2017 (es. infermieri, etc..) ed in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 36 anni.
Cosa molto importante da sottolineare è la prima scadenza utile per la domanda di accesso al beneficio dell’APE sociale, ossia il prossimo 15 Luglio 2017, ricordiamo che tale domanda va fatta in via telematica all’INPS e che è previsto un iter successivo.
Ci rendiamo conto che la materia è molto complicata e che i singoli casi presentano peculiarità che vanno confrontate di volta in volta con le norme operative INPS, quindi rimandiamo tutti i dirigenti sindacali interessati, ad approfondire la materia tramite la circolare INPS n. 100 alla quale potete accedere cliccando il link sottoriportato:
Circolare n. 100 inps in allegato
Nursing UP
Il Sindacato degli Infermieri Italiani
Gent.li colleghi,
scrivo questo documento piuttosto perplessa, ma anche a seguito delle preoccupate interpellanze dei colleghi.
Voci di corridoio, create ad arte (?), dicono che nella ASL Roma 5 potrebbero essere messe in discussione le ferie del personale, con particolare riferimento agli infermieri e alle ostetriche, che stanno già lavorando, intensamente, da prima di dicembre. L’ospedale che faticherebbe, maggiormente, dovrebbe essere quello di Palestrina.
Io stessa, ho chiesto, interpellata, se esistono documenti in cui si intende negare le ferie al personale, oltre alle parole? Mi risulta un unico documento, “botta è risposta”, tra la CISL territoriale e il Direttore Generale. Rispettivamente, i primi dicono che c’è un grave problema di personale, il Direttore Generale risponde che non è vero e va tutto incredibilmente bene!
Una persona come il Direttore Generale, il Dottor Giuseppe Quintavalle, che dichiara: “(…) a differenza di quanto riportato, non ci sono al momento carenze di personale infermieristico (…)”, può, successivamente, negare le ferie al personale, per carenza dello stesso? Nel caso in cui succedesse, saremo in molti a crocefiggere il Direttore, a rinfacciare la negazione delle ferie. …ma anche i colleghi, singolarmente e/o uniti in una class action potrebbero chiedere un risarcimento per le ferie negate e vincere a mani basse per un diritto negato.
Come, Nursing Up, abbiamo chiesto un incontro chiarificatore con il Direttore Generale, che ha tutt’oggi non ha ricevuto risposta. Forse è meglio che non assistiamo ad una riunione per un problema strutturato ad arte? Ci aspettiamo un comunicato eroico, a firme unificate, in cui la CGIL, CISL e UIL, diranno che hanno combattuto ferocemente contro il Direttore Generale per difendere “le ferie” del personale?
Nursing Up è stato criticato perché ha chiesto un incontro con il Direttore Generale, proponendo delle date, il cui intento era rispettare il lavoro e i colleghi, piuttosto che essere irriverenti e sfrontati nei confronti del Direttore Generale. Rispettare il lavoro e i colleghi, come Nursing Up, è un principio fondamentale! Siamo stati votati dagli stessi colleghi, che non debbono “bestemmiare” il giorno in cui ci hanno eletti! Inoltre, non possiamo lasciare un reparto d'emblée, subito, di colpo, di primo acchito, senza preoccuparci che il turno venga coperto da un professionista di pari grado. Ho avuto problemi e spesso, a far capire questi principi anche ai rappresentanti della CGIL, CISL e UIL. Nursing Up è diverso, i nostri principi sono diversi. E’ incredibile, che questo concetto sia oscuro agli esponenti della CGIL, CISL e UIL, i quali hanno l’ardire di voler difendere gli Infermieri. Un Infermiere/sindacalista deve difendere i colleghi, ma, anche i pazienti che sono cittadini deboli, dalla salute compromessa e da tutelare.
Nell’Azienda citata e in tutto il Lazio, si è in uso strutturare lavoro ordinario con lo straordinario. I turni di straordinario sono già pianificati nei planning dei turni, che dovrebbero essere un piano organizzativo, diverso dall’ordine di servizio. La scrivente O.S. ha chiesto più volte, nell’interesse del personale, di utilizzare ordini di servizio, ma a tutt’oggi nessun collega riceve ordini di servizio. Ci stupisce come mai nessun altro sindacato abbia insistito sugli ordini di servizio? La pianificazione dei turni, anche se firmato, non è, in alcun modo, un ordine di servizio!
Lo sfruttamento, spasmodico, del personale infermieristico compromette la sicurezza degli Infermieri, ma anche degli stessi pazienti. E’ per questo motivo che a livello “Nazionale” abbiamo contestato l’obbligatorietà del lavoro straordinario.
Siamo convinti che le ferie non sono in discussione, perché è già stato messo in conto il sacrificio dei colleghi stessi, che pur di andare in ferie, copriranno i turni come sempre. Diciamo ciò con infinita tristezza, pensando alla rassegnazione dei colleghi.
Ciò detto, come Nursing Up, troviamo illegittimo l’art. 8, del CCNL. L’azienda Asl Roma 5, ad arte (?), non ha rifiutato l’incontro con i rappresentanti del Nursing Up, come spesso accade nella Regione Lazio, ma, non ha risposto, il cui fine è non prendere posizione anche rispetto ai sindacati come CGIL, CISL e UIL.
Nursing Up, pur non firmataria del CCNL, possiede i requisiti necessari per la rappresentatività, quindi non può essere escluso dallo svolgimento, concreto, dell’attività sindacale e, ha diritto all’informazione prevista dalla legge e dalla contrattazione.
Il requisito richiesto per la partecipazione alla contrattazione integrativa è individuato nell’essere l’organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa secondo i criteri fissati dal D.Lgs 165/01”. (Corte appello Catanzaro, 29/11/2005; Tar Lazio, sez. I, 18/03/1989, n. 286; Tribunale di Trani, 01/10/2004).
Lotteremo con ogni mezzo, per opporci a chi vorrebbe mettere bavagli alla nostra libertà di azione ed a difesa degli infermieri e di tutti gli altri professionisti sanitari che, come noi, chiedono giustizia.
Non accetteremo ricatti e non ci fermeremo di fronte all’articolo 8). Andremo avanti fino ad avere giustizia per tutto quello in cui crediamo e per cui lottiamo.
Roma, 30 maggio 2018
Coordinamento Regionale Nursing Up Lazio
Laura Rita Santoro
N.B.: in allegato un elenco di documenti al fine di documentare, come consuetudine, le nostre perplessità.
Gentili colleghi,
in questi giorni ho ricevuto numerose telefonate con richieste di delucidazioni, riguardo l'assicurazione professionale.
Nursing Up indiscutibilmente ha fatto storia a riguardo! Nursing Up, da molto tempo, ha pensato d'investire una parte della quota sindacale, che l'iscritto paga, per un assicurazione professionale.
Nursing Up visionario o premonitore? In principio forse venimmo definiti dei visionari, poi oggi possiamo dire che Nursing Up, primo tra tutti può essere definito un sindacato premonitore!
Il Leader di Nursing Up capì molto presto che assicurare gli iscritti era una via importante da percorrere. Ora primi tra tutti abbiamo un assicurazione che più di ogni altro copre gli iscritti. Forse, essendo infermieri, sappiamo riconoscere l'importanza ed il valore di un assicurazione professionale?!
Proprio in questi giorni passa la legge: "infermieri pubblici, privati e professionisti "pari son", tutti obbligati a stipulare una polizza per la responsabilità civile per colpa grave.
Il Parlamento ha approvato definitivamente una nuova legge: infermieri, tecnici di radiologia e laboratorio, fisioterapisti e tutto il mondo delle professioni sanitarie sono sottoposti all'obbligo di stipulare, a proprie spese, una polizza per la responsabilità civile colpa grave.
I professionisti sanitari, non medici, sarerebbero sottoposti al dovere di assicurarsi tutti i professionisti sanitari italiani che lavorano nelle strutture pubblice e private, nessuno escluso!
Ma chi paga? Il Governo si è espresso, ma, nulla in proposito degli oneri economici!
NURSING UP ha pensato, da tempo, d'intraprendere la via del sostegno dei propri iscritti, con una assicurazione professionale! Un inizio importante, che non si è mai fermato. Anzi...ogni anno l'impegno assicurativo viene modificato, amplificato in termini di copertura e garanzie. Come è giusto che sia!
Però non mi voglio cimentare nella spiegazione delle caratteristiche dell'Assicurazione, ahimè, non sono un assicuratore, non voglio e non pretendo di essere una tuttologa, però ho letto il nuovo Nursing Up Magazine. Vi invito a leggerlo, qui in allegato o se vi è arrivato per posta. Nel Nursing Up Magazine, gennaio/marzo 2017, sono delle ottime spiegazioni, semplici, ma contiene anche degli specchietti semplificativi. Il tutto per facilitare la comprensione delle caratteristiche della assicurazione. Non ultimo c'è anche un parere pro veritate dell'Avvocato Calzavara. L'avvocato ha scritto una nota, dettagliata, in cui commenta le condizioni della polizza RC Professionale infermieri stipulata da Nursing Up con Reale Mutua.
Tutti i colleghi di cui dispongo il contatto, riceveranno un sms, una mail, ma diffonderemo il tutto anche via web. L'informazione è importante!
Cordialmente
Laura Rita Santoro
P.S.: Chiunque, tra gli iscritti, non avesse ricevuto, l'sms, il Nursing Up Magazine o la mail è invitato ad informarmi anche tramite un messaggio via sms, mail, insomma come credete.
Nel Nursing Up Magazine anche altri articoli molto importanti, sotto alcuni esempi, come:
1.Le assicurazioni degli iscritti al Nursing Up? Sono tra le migliori, parola di esperto!
2.Sono migliaia le cause firmate dai nostri iscritti che ora sono libere di proseguire il loro percorso gli step successivi. (Leggete all'interno)
3.Nuovo codice deontologico per gli infermieri (Sono in corso le attività di revisione del delicato documento che regola la professione, on line le consultazioni IPASVI)
Leggete; leggete; leggete; leggete; leggete; leggete; leggete; leggete; leggete; leggete; leggete; leggete; leggete; leggete; leggete; leggete; leggete;
Sotto il Nursing Up Magazine, lo potete leggere!
Pubblicato su NURSE 4.0 - per approfondire la notizia: http://www.nursenews.eu/2016/05/10/orario-di-lavoro-leuropa-richiama-ancora-litalia-chiesti-chiarimenti-su-come-si-stanno-applicando-le-nuove-norme/
Orario di lavoro. L’Europa richiama ancora l’Italia. Chiesti chiarimenti su come si stanno applicando le nuove normee dà notizia oggi l’Anaao Assomed che sottolinea come i dubbi posti dalla Commissione UE siano incentrati in particolare sul rapporto tra riposi, guardie e reperibilità, sulla durata massima settimanale dell’orario di lavoro e il periodo di riferimento in cui effettuare il calcolo medio e sulla modalità di calcolo delle ore di lavoro prestate in libera professione a favore dell’Azienda sanitaria. E poi c’è il caso Basilicata.
10 MAG -La Commissione Europea “striglia” l’Italia sull’applicazione dell’orario di lavoro e chiede alle autorità italiane “di essere informata sull’attuazione della direttiva nel settore sanitario in tutto il territorio italiano”. Lo scrive oggi in una nota l’Anaao Assomed che sottolinea come questo sia “l’effetto della richiesta avanzata dalla Fems (la Federazione dei medici europei) e sollecitata anche dall’Anaao Assomed a seguito delle numerose segnalazioni di medici e sanitari”.
“Il nostro Paese infatti – fatica ad adeguare l’orario di lavoro alla normativa europea, emergendo in modo eclatante come i modelli di organizzazione in varie realtà ospedaliere disattendano l’applicazione della legge entrata in vigore il 25 novembre 2015 sulla durata del riposo minimo giornaliero e sul tempo di lavoro massimo settimanale”.
In particolare la Commissione Europea nella lettera inviata all’Italia chiede informazioni relativamente al rapporto tra riposi, turni e reperibilità, alla durata massima settimanale dell’orario di lavoro e al periodo di riferimento in cui effettuare il calcolo medio, alla modalità di calcolo delle ore di lavoro prestate in libera professione a favore dell’Azienda sanitaria.
La Commissione inoltre – ha chiesto chiarimenti anche in merito alla Legge regionale della Basilicata n. 53/2015 che ha introdotto alcune deroghe alla normativa europea e alla legislazione italiana, in modo illegittimo (a parere dell’Anaao Assomed) essendo la materia demandata esclusivamente alla contrattazione nazionale”.
Per il sindacato della dirigenza medica e sanitaria “non può sfuggire la delicatezza della questione, perché la Repubblica Italiana è stata già deferita nel 2014 dalla Commissione alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea e per evitare il procedimento giurisdizionale è stato approvato l’articolo 14 della Legge 30 ottobre 161/2014 con il quale si è sanata la lesione del diritto dell’Unione Europea contestato, ottenendo l’archiviazione del procedimento nel gennaio 2015”.
“Senza l’assunzione da parte delle Regioni di personale medico sanitario – per coprire le carenze di dotazione organica che attualmente impediscono una corretta applicazione della normativa europea e senza un confronto in sede contrattuale, come previsto dall’articolo 14 comma 3 della Legge 161/2014, per disciplinare le eventuali deroghe al riposo giornaliero, il rischio che il procedimento di infrazione venga riavviato è elevatissimo. Non solo, di fronte ad una diffusa e persistente disapplicazione della normativa europea in materia di organizzazione del lavoro, sarà inevitabile aprire il contenzioso anche presso le Direzioni Territoriali del Lavoro”.
Per questo l’Anaao Assomed chiede al Governo italiano di “farsi garante di una corretta applicazione della normativa europea, impedendo atteggiamenti elusivi da parte delle Regioni e favorendo l’unica soluzione affinché le richieste della Commissione Europea siano rispettate e la sicurezza delle cure garantita: avviare una nuova stagione di assunzioni in sanità”.
Dall'ambulanza al pronto soccorso, mansioni più ampie. Ma i camici bianchi protestano: invasione di campo
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